Aggiornamenti decreto rilancio

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Art. 184 – fondo per la cultura è istituito nello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo art. 184 – fondo per la cultura è istituito nello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti ed altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. con decreto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo. art. 52 ter – “disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità” la disposizione prevede un limite di spesa di 2 milioni di euro, per l’anno 2021, da destinare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività della ceramica artistica e tradizione di qualità e di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzione ceramiche. i progetti verranno valutati dal consiglio nazionale ceramico del mise. art. 38-bis – “misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori” prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere, a livello nazionale le imprese del tessile, della moda e degli accessori con particolare riguardo alle star-up che investono nel design e nella creazione ed allo scopo di promuovere i giovani talenti nei medesimi settori che valorizzano prodotti made in italy di alto contenuto artistico e creativo. art. 48-bis “concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori” relativo alle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e opsolescenza dei prodotti, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, un contributo nella forma di credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del dpcm 9 marzo 2020. sarà nostra cura tenervi informati una volta pubblicati i decreti attuativi.