Obbligo di Comunicazione delle Informazioni su Entrate di Natura Pubblica

Ecco le modalità operative per ottemperare all’adempimento

La Legge 124/2017 ha introdotto l’obbligo per le imprese di dare evidenza circa “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10 mila euro, secondo il criterio di cassa.

La legge prevede entro il 30/06 di ogni anno l’obbligo di pubblicazione degli aiuti ricevuti (criterio di cassa) nell’anno precedente. Il regime sanzionatorio sull’inosservanza del presente obbligo è stato più volte prorogato e si rinvia alla tabella esplicativa in fondo.

Le proroghe discendono anche dall’intenso impegno di lobby di Confartigianato che continuerà anche in futuro con la richiesta di abrogazione di questo obbligo, che è di difficile applicazione e interpretazione e consideriamo un’inutile duplicazione del Registro Nazionale degli Aiuti.

Gli aspetti più spinosi che riguardano questo adempimento sono sostanzialmente due.

Il primo riguarda l’individuazione delle tipologie di aiuto ed l’importo da considerare: ci sono discordanze ad esempio se contributi/crediti d’imposta/agevolazioni/garanzie derivanti dalla normativa covid-19 debbano o meno essere sottoposti agli obblighi di pubblicazione e per quali importi. Non andranno comunque considerati i contributi aventi carattere generale ed indifferenziati quali ad esempio il contributo a fondo perduto di 600 euro o il credito d’imposta per la sanificazione.

Il secondo riguarda il regime sanzionatorio che è a carico dei soggetti erogatori di contributi che possono essere i più disparati ed adottare criteri ed interpretazioni tutt’altro che omogenei.

Le sanzioni sono tutt’altro che trascurabili: ammontano infatti all’1% di quanto ricevuto e non segnalato (con un minimo pari a € 2.000) e di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

E’ opportuno, pertanto, segnalare tutti i contributi percepiti senza troppi approfondimenti, con le modalità sotto descritte, una volta verificato il superamento della soglia massima di 10 mila euro totali annui.

In sostanza, se alla tua azienda nell’anno precedente sono stati EROGATI (criterio di cassa) contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad euro 10 mila, hai tempo fino al 30/06 per adempiere a questo obbligo seguendo le indicazioni qui sotto evidenziate.

Ecco quindi come procedere…

Prima cosa da fare:

Se ti avvali dei servizi di contabilità della nostra Associazione, contatta il collega che segue direttamente la tua azienda, se vuoi possiamo gestirti l’adempimento con i dati a nostra disposizione;

Se non hai il servizio di contabilità con Confartigianato Imprese Terni;

Verifica con il tuo commercialista se le erogazioni di contributi che hai ricevuto (somma di tutti i contributi) sono di importo uguale o superiore a 10.000 euro nell’anno di riferimento

In caso affermativo verifica con il tuo commercialista se tutti i contributi sono pubblicati sul Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Fatto questo passaggio:

caso A) Hai una srl che deposita al Registro delle Imprese un bilancio ordinario?

Verifica con il tuo commercialista che le erogazioni ricevute siano state puntualmente indicate nella nota integrativa al bilancio.

caso B) Non depositi un bilancio ordinario ma la tua azienda ha un sito internet?

Se il tuo commercialista ti ha confermato che tutti i contributi sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), devi pubblicare sul tuo sito internet la seguente dicitura “obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxxxxx (inserisci il codice fiscale della tua azienda) https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Se non lo sono, devi compilare un elenco dei contributi ricevuti e pubblicarlo sul tuo sito internet.

Puoi aiutarti con il modello pubblicato qui:

La norma non specifica in quale pagina del tuo sito vanno pubblicate, possiamo suggerirti di pubblicarle nella homepage dove sono riportati i riferimenti dell’azienda e la partita IVA.

caso C) La tua azienda non ha un sito internet?

Se sei nostro associato e non hai un sito internet, puoi beneficiare del servizio di pubblicazione sul sito internet di Confartigianato Imprese Terni predisposto per agli associati.

Fai compilare dal tuo commercialista l’elenco dei contributi ricevuti e non segnalati in RNA e contattaci alla mail info@confartigianatoterni.it

Aggiornamento:

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