Comunicato aumento prezzi luce e gas IV trimestre 2020 – tariffe in diminuzione per i clienti cenpi

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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Come ricorderete, con la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sono stati soppressi due importanti incentivi sugli investimenti effettuati dalle imprese sui beni strumentali e molto utilizzati da queste: il super-ammortamento e l’iper-ammortamento. In coincidenza con l’accantonamento dei due meccanismi, è stato introdotto un nuovo strumento, il credito d’imposta, per favorire gli investimenti che le imprese realizzano su beni sia 4.0 che non 4.0. Tale superamento è stato generato dal piano “Transizione 4.0” che ha trovato fondamento è stato generato dal piano “Transizione 4.0” che ha trovato fondamento normativo nella legge 160/2019 e che viene ulteriormente rafforzato dalla legge di Bilancio 2021, in approvazione definitiva in questi giorni al Senato della Repubblica. Il Piano “Transizione 4.0”, si fonda, come detto, sul meccanismo del credito di imposta ottenibile su alcune tipologie di investimenti:Beni materiali e immateriali non 4.0Beni materiali e immateriali 4.0Ricerca e sviluppo Innovazione tecnologica Innovazione green e digitaleDesign e ideazione esteticaFormazione 4.0 Per quanto specificatamente attiene ai primi due punti (Investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 o non 4.0) e ai fini della presente comunicazione, si evidenzia che il nuovo credito d’imposta prevede i seguenti punti essenziali:è previsto in maniera certa per 2 anni;la decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;è prevista la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31 dicembre 2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023);è prevista la fruizione del credito in tre anni;per le PMI è prevista la fruizione in un anno su beni materiali e immateriali non 4.0.  Le percentuali del credito d’imposta sono diversificate a seconda della tipologia d’intervento e dell’anno cui si riferiscono gli interventi e precisamente:Beni materiali e immateriali non 4.010% tax credit per investimenti nel 2021 (fruibile nell’anno in corso per le PMI)6% tax credit per investimenti effettuati nel 2022  Beni materiali 4.0Per spese < a 2,5 milioni di euro: aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022Per spese > a 2,5 milioni di euro e < a 10 mln: aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022Per spese > a 10 milioni di euro e < a 20 milioni: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022 Beni immateriali 4.0Tax Credit al 20%Massimale a 1 milione di euro.Sulla misura in oggetto e sulla base di richieste di chiarimento pervenute dalle sedi in indirizzo, si evidenzia, inoltre, che ancora non è stato emanato il Decreto Direttoriale che dovrebbe stabilire il modello ed i contenuti di un’apposita comunicazione che le imprese devono inviare al Ministero dello sviluppo economico in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile1. Tale decreto direttoriale ancora non è stato emanato dalla competente direzione del Ministero dello sviluppo economico ma lo stesso ha pubblicato in data odierna un’apposita Avvertenza per ribadire che “ sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.  DECRETO RISTORI  E‘ stato pubblicato sulla G. U. n. 313 del 18 Dicembre 2020 il Decreto Legge n. 172 del18 Dicembre 2020, in vigore dal 19 dicembre, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.All’art. 1 viene previsto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 (quindi il 24, 25, 26, 27, 31 Dicembre e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021) sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e nei restanti giorni le misure di cui all’art. 2 dello stesso DPCM. Per effetto di queste disposizioni pertanto vengono interdette per l’intero periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutte le attività di ristorazione (tra cui ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie) con esclusione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire il contagio. Vengono comunque consentite, nel rispetto dell’orario tra le 5.00 e le 22,00 e sempre con l’adozione delle misure precauzionali di cui sopra la vendita per asporto senza consumazione sul posto o nelle vicinanze, nonché senza limiti orari l’attività di consegna al domicilio nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti. Sono permessi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55,, negli ospedali e negli aeroporti, , con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono comunque consentite, nel rispetto dell’orario tra le 5.00 e le 22,00 e sempre con l’adozione delle misure precauzionali di cui sopra la vendita per asporto senza consumazione sul posto o nelle vicinanze, nonché senza limiti orari l’attività di consegna al domicilio nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti. All’art. 2 vengono stabilite regole e requisiti per ottenere i nuovi contributi a fondo perduto, con uno stanziamento di risorse per 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore delle attività dei servizi di ristorazione quale sostegno degli operatori interessati dalle misure restrittive. Gli importi spettano a coloro che rispondono ai requisiti che seguono:soggetti che hanno la partita IVA attiva il 19 dicembre 2020 e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del decreto in oggetto;soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio e non lo hanno restituito. Sono esclusi coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Le somme dei contributi a fondo perduto vengono corrisposte alle partite IVA che operano nel settore della ristorazione tramite accredito sul conto corrente bancario o postale indicato per ricevere i contributi del Decreto Rilancio. L’ammontare del contributo è pari all’importo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto- legge n. 34 del 2020 e fino a un massimo di 150.000 euro.  I codici Ateco, di cui all’allegato 1 del decreto in oggetto, ammessi a beneficiare dei contributi a fondo perduto stanziati sono i seguenti:  CLICCA QUI  "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"  Con Provvedimento 23 dicembre 2020, è stato modificato nuovamente il Provvedimento 28 ottobre 2016 in tema di me- morizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Viste le difficoltà legate alla situazione di emergenza epidemiologica Covid-19 e le numerose richieste provenienti dalle associazioni di categoria, con Provvedimento 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato al 1° aprile 2021 la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei Registratori Telematici. Inoltre, sono stati prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.  A decorrere dal 2021 è previsto l'avvio della "Lotteria degli scontrini", ossia, la possibilità per i soggetti che acquistano beni / servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per poter partecipare alla lotteria l'acquirente (persona fisica "privato") deve fornire all'esercente il codice lotteria "abbinato" al proprio codice fiscale, precedentemente ottenuto accedendo al "Portale lotteria", ed in particolare alla sezione "Partecipa ora" tramite la quale è possibile generare tale codice. Da parte dell'esercente è opportuno verificare la configurazione del proprio RT alla versione 7.0 delle specifiche tecniche del file dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate. l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;  di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. L'operatività della lotteria, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" e da ultimo all'1.1.2021 ad opera del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Va evidenziato che:per partecipare all'estrazione: ?- il contribuente, al momento dell'acquisto e prima dell'emissione del documento commerciale, deve comunicare il codice lotteria (codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane. - l'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione/prestazione oltre al predetto codice;i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice, l'acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini. In particolare, nella prima fase di applicazione, sono esclusi gli acquisti:per i quali si intende fruire della detrazione / deduzione IRPEF (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell'acquirente);i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS);documentati da fattura elettronica.Sono altresì esclusi, gli acquisti:di importo inferiore a € 1;effettuati online / e-commerce (verosimilmente in quanto esonerati dall'emissione del documento commerciale ai sensi del DPR n. 696/96).Si evidenzia che nell'ambito del disegno di legge della Finanziaria 2021 (bozza)con la modifica dei citati commi da 540 a 542 è prevista la limitazione della possibilità di partecipare alla "Lotteria degli scontrini" soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti "in contanti". Tale previsione dovrà essere confermata nel testo definitivo (le Faq proposte dall'Agenzia delle Dogane non tengono conto di tale novità). Con il Provvedimento 31.10.2019 l'Agenzia delle Entrate ha individuato le regole tecniche per consentire ai registratori telematici (RT) di trasmettere i dati delle singole operazioni necessari per la partecipazione alla lotteria. Con il Provvedimento 5.3.2020 l'Agenzia delle Dogane, ottenuto il "consenso" del Garante della Privacy con il Parere 13.2.2020, ha definito le ulteriori modalità operative per lo svolgimento della lotteria in esame. La Confederazione ha richiesto all’Amministrazione finanziaria un incremento del credito di imposta per l’acquisto/adeguamento degli RT (attualmente stabilito rispettivamente in 200 euro ed in 50 euro per le sole spese sostenute negli anni 2019 e2020) e la conferma che rientrino nell’ambito del credito anche le spese sostenute per adeguamenti successivi alla prima installazione degli RT (tra cui quello da effettuare per la lotteria degli scontrini o per la versione 7.0 delle specifiche tecniche). Inoltre è stata fatta presente la necessità che la segnalazione da parte del consumatore finale del rifiuto di acquisire il codice lotteria, non divenga operativa immediatamente dal 1° gennaio 2021, bensì in un momento successivo , non prima del 1° aprile 2021. Infine, per ristorare gli esercenti di più piccole dimensioni (con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000,00 euro) dai costi collegati alla gestione dei pagamenti elettronici, è riconosciuto un credito di imposta a favore degli esercenti imprese arti e professioni che accettano pagamenti tracciati dai consumatori finali, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito e prepagate. La Confederazione, su questo ultimo aspetto ha richiesto un incremento della percentuale del credito di imposta spettante.