La dovuta diligenza da parte delle imprese boschive

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Il regolamento europeo ue 995/2010 entrato in vigore il 3 marzo 2013, obbliga tutti gli operatori che commercializzano legname o prodotti da esso derivati, a verificare che il legno no derivi da tagli illegali. il regolamento suddivide i diversi soggetti della filiera in due grandi categorie:”operatori” e”commercianti” e ne stabilisce gli obblighi. per quanto riguarda gli operatori: il legname e i prodotti derivati immessi sul mercato devono provenire da tagli effettuati nel rispetto delle leggi; gli operatori devono rispettare un sistema di «dovuta diligenza» cioè un sistema di gestione che riduca al minimo il rischio della presenza di legno illegale nelle filiere; gli operatori devono conservare le informazioni sui loro fornitori e sui commercianti ai quali hanno fornito legno per un periodo di almeno cinque anni, tenendo un registo del sistema di dovuta diligenza. in qualità di commerciante la responsabilità primaria è quella della tracciabilità della merce, ovvero: essere in grado di identificare l’operatore o il commerciante che gli ha fornito il legno e/o prodotti da esso derivati; deve essere in grado di identificare i soggetti a cui egli ha fornito il legno e/o prodotti da esso derivati, ossia i suoi clienti, che rivestono anch’essi il ruolo di commercianti; deve conservare le suddette informazioni per almeno cinque anni. il regolamento non si applica, invece, nel caso di: materiale legnoso usato direttamente da chi lo ha raccolto, senza che questo sia immesso sul mercato (esempio: uso famigliare, autoconsumo); alberi”in piedi”, in genere (esempio: proprietario forestale che vende il lotto in piedi); piante in piedi, il cui legno, dopo il taglio, viene smaltito come rifiuto senza essere immesso sul mercato (esempio: verde urbano); imprese che tagliano per conto di altri senza essere coinvolti nella fase di commercializzazione (esempio: contoterzisti); acquirente finale, ovvero colui che acquista per ultimo i prodotti legnosi per il proprio personale utilizzo, senza rivenderli ad altri soggetti (resta cioè al di fuori di qualsiasi attività commerciale). si ricorda alle imprese che sono previste delle sanzioni, in base al d. lgs. 178/2014, recepimento statale del reg. ue n. 995/2010. per maggiori informazioni e/o chiarimenti potete contattare l’ufficio ambiente e sicurezza: referente capoccia francesca tel. 0744/613311 e-mail: sicurezzaeambiente@confartigianatoterni.it si rende disponibile anche per l’ elaborazione del registro del sistema di dovuta diligenza.