Lavoro intermittente nel CCNL Alimentari e Panificazione: chiarimenti sulle condizioni di utilizzo

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A seguito di alcuni quesiti pervenuti dal territorio, si ritiene utile fare chiarezza sulla disciplina del lavoro intermittente prevista dal CCNL Alimentari e Panificazione – Aziende artigiane, con particolare riferimento alle novità introdotte con il rinnovo contrattuale del 6 giugno 2024.

La nuova disciplina stabilisce che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente. Questa previsione, tuttavia, non significa che sia possibile assumere con contratto a chiamata qualsiasi lavoratore, indipendentemente dalla mansione svolta.

Le causali previste dal CCNL

La disciplina contrattuale individua due specifiche fattispecie che consentono il ricorso al lavoro intermittente:

  • i lavoratori che svolgono, come prestazione esclusiva, la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore, utilizzando mezzi propri o aziendali;
  • un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come commesso anche il datore di lavoro oppure, in sua vece, un familiare o il gestore, qualora svolgano direttamente attività di vendita.

Queste ipotesi, espressamente individuate dalla contrattazione collettiva di settore, si aggiungono ai casi nei quali il lavoro intermittente è già consentito dalla legislazione vigente, comprese le fattispecie legate all’età del lavoratore.

Cosa significa “tutte le imprese”

Particolare attenzione va riservata alla previsione secondo cui “tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente”.

La formulazione individua le imprese che possono utilizzare l’istituto: non sono previste esclusioni legate al settore, alla specifica attività esercitata o alla forma giuridica dell’impresa, purché questa rientri nella sfera di applicazione del CCNL.

Non si tratta, invece, di una causale generale che autorizza l’utilizzo del lavoro intermittente per tutte le mansioni previste dal contratto collettivo.

Allo stesso modo deve essere interpretata l’espressione secondo cui l’assunzione con contratto di lavoro intermittente “è inoltre prevista per i seguenti casi”.

L’avverbio “inoltre” evidenzia infatti che le causali individuate dal CCNL si aggiungono alle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente già riconosciute dalla normativa vigente. Non comporta, quindi, un’estensione generalizzata dell’istituto a tutte le figure professionali.

Verificare sempre la presenza dei requisiti

Prima di procedere all’assunzione di un lavoratore con contratto intermittente è pertanto necessario verificare puntualmente l’esistenza di una condizione prevista dalla legge oppure di una delle specifiche causali individuate dal CCNL.

Le strutture territoriali sono quindi invitate a prestare particolare attenzione a questa verifica nell’attività di consulenza alle imprese, soprattutto quando il ricorso al lavoro intermittente riguarda mansioni diverse da quelle espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale.

In sintesi: l’applicazione del CCNL consente alle imprese interessate di utilizzare il lavoro intermittente, ma non rende automaticamente tutte le mansioni compatibili con il contratto a chiamata. Per ogni assunzione deve sussistere una specifica condizione prevista dalla legge o dal contratto collettivo.