Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’utilizzo dei riferimenti all’artigianato nella comunicazione commerciale, diventa fondamentale per le imprese verificare la conformità della propria comunicazione, evitando l’uso improprio di termini come “artigianale” o “artigianato” nella promozione di prodotti e servizi.
Le nuove norme introducono criteri più rigorosi per tutelare il valore dell’artigianato e garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori.
Verificare l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
Il requisito principale per poter qualificare un prodotto o un servizio come “artigianale” è l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.
Il divieto di utilizzare riferimenti all’artigianalità riguarda anche titolari di partita IVA, hobbisti e operatori occasionali che partecipano a fiere o mercati: in assenza dell’iscrizione all’Albo non è consentito utilizzare tali definizioni nella comunicazione commerciale.
Le imprese non iscritte possono comunque partecipare a manifestazioni o eventi dedicati all’artigianato, purché commercializzino prodotti realizzati da imprese artigiane e siano in grado di dimostrarne la provenienza.
Cosa può fare chi non è iscritto all’Albo
La normativa consente comunque alcune modalità di valorizzazione dei prodotti.
È possibile promuovere e vendere come “artigianali” beni realizzati da imprese regolarmente iscritte all’Albo, documentandone l’origine.
Qualora il prodotto finale utilizzi componenti, semilavorati o ingredienti forniti da imprese artigiane, questa circostanza può essere evidenziata nella comunicazione, purché sia chiaramente specificato quali elementi sono di origine artigianale, evitando di attribuire tale qualifica all’intero prodotto.
Resta inoltre possibile utilizzare espressioni descrittive che valorizzano la qualità della lavorazione senza richiamare direttamente la qualifica di impresa artigiana, come ad esempio: fatto a mano, realizzato con manualità, di produzione propria, tradizionale, sartoriale, su misura o fatto ad arte.
Attenzione alla comunicazione commerciale
Le nuove disposizioni richiamano l’obbligo di una comunicazione corretta e trasparente.
Per promozione si intende qualsiasi forma di comunicazione commerciale: pubblicità, etichette, packaging, siti internet, cataloghi, social media e ogni altro strumento utilizzato per presentare prodotti e servizi.
Ogni messaggio che possa indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che un’impresa possieda la qualifica di impresa artigiana può essere considerato ingannevole.
Le eccezioni previste
Le limitazioni non si applicano alle vendite destinate ai mercati esteri, dove è possibile utilizzare espressioni quali craftsmanship o artisanal process, purché la comunicazione rimanga veritiera e conforme alla normativa europea.
Continuano inoltre ad applicarsi le discipline specifiche previste per i prodotti regolati da leggi speciali e per le produzioni tutelate da Indicazioni Geografiche Protette (IGP) non agricole, che seguono i rispettivi disciplinari.
Smaltimento delle scorte e sanzioni
Le imprese potranno continuare a commercializzare fino a esaurimento le scorte di prodotti, etichette e materiali promozionali realizzati prima dell’11 marzo 2026 contenenti riferimenti all’artigianato.
Particolare attenzione va riservata al regime sanzionatorio: per ogni violazione è prevista una sanzione pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un importo minimo di 25.000 euro. I controlli e l’applicazione delle sanzioni sono affidati alle autorità regionali.
Confartigianato Imprese Terni invita tutte le imprese associate a verificare la propria comunicazione commerciale e ad adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni. Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per fornire chiarimenti e assistenza nell’interpretazione della normativa e nell’adeguamento delle attività promozionali.
Per tutte le informazioni il nostro referente Giovanni Agerato
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