Assegni senza «non trasferibile» con sanzioni minime

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Con la conversione del decreto legge euro, l’entità della sanzione minima sarà ora pari al euro devono sempre prevedere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e che, ai sensi dell’articolo 63, commi a un massimo di 50.000 euro (aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a euro). ora, però, con l’inserimento del nuovo comma 1-bis nell’articolo 63 del predetto decreto, in caso di emissione di assegni di importo fino a 30mila euro senza clausola di non trasferibilità, ma che non siano in alcun modo riconducibili ad ipotesi di riciclaggio finanziario o che, ad esempio, risultino legati ad acquisti personali o trasferimenti inter-familiari, la punibilità sarà più criticamente valutata. in altri termini, con riferimento alla valutazione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 67 del dlgs 231/2007, qualora si riconoscesse la tenuità di un isolato trasferimento di denaro di lieve entità quantitativa, posto in essere da un soggetto non recidivo e che non ha avuto né vantaggi, né cagionato danni per effetto della violazione compiuta, la sanzione sarà minimizzata, rimanendo ovviamente ferma la possibilità di richiedere, presentando un’apposita memoria difensiva alla ragioneria territoriale dello stato, anche l’archiviazione della contestazione. in ogni caso, tramite l’esplicita previsione del favor rei per i procedimenti in corso, potrà essere irrogata una sanzione più ragionevole anche a chi avesse compiuto in passato violazioni involontarie ed ancora in corso di contestazione, ma che fossero del tutto estranee ai fenomeni criminali che questa legge intende perseguire. lettera morta, invece, è rimasta l’ipotesi da più parti auspicata di poter completamente escludere la punibilità per le violazioni relative ad assegni direttamente portati all’incasso dal beneficiario originario.