Finanziaria 2026: il “nuovo” Iper Ammortamento (art. 1, commi 427–436 e 454–459, Legge n. 199/2025)

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La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce una nuova disciplina dell’Iper Ammortamento, agevolazione che consente una maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni strumentali (materiali e immateriali) e di investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con impatto solo su IRPEF/IRES.

Di seguito una guida operativa con i principali requisiti, le misure, i vincoli e gli adempimenti.


1) Chi può beneficiarne

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da:

  • forma giuridica;
  • settore economico;
  • dimensione aziendale;
  • regime contabile (ordinario/semplificato),

a condizione che gli investimenti siano destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Condizioni obbligatorie (requisiti “di regolarità”)

La spettanza dell’agevolazione è subordinata a:

  • rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • regolarità negli obblighi contributivi e previdenziali dei lavoratori.

2) Soggetti esclusi

L’iper ammortamento non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali (incluse quelle disciplinate dal Codice della crisi d’impresa), nonché alle imprese con procedimento in corso per la dichiarazione di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L’agevolazione non è riconosciuta inoltre:

  • ai lavoratori autonomi;
  • ai contribuenti forfetari (perché il reddito è determinato a coefficiente e i costi non rilevano);
  • alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è previsto uno specifico credito d’imposta).

3) Periodo di validità e regola fondamentale sulle tempistiche

Sono agevolabili gli investimenti:

  • effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

⚠️ Attenzione: non è prevista la “prenotazione”
Entro il 30/09/2028 l’investimento deve risultare effettuato (ai sensi dell’art. 109 TUIR). Non è quindi ammessa una prenotazione con consegna/effettuazione successiva.


4) Investimenti agevolabili: beni e requisiti

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per investimenti in:

A) Beni strumentali “4.0” (materiali e immateriali)

  • beni strumentali materiali e immateriali nuovi indicati nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025;
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.

Nota: l’elenco dei beni agevolabili corrisponde solo in parte a quello delle Tabelle A e B (Legge n. 232/2016) utilizzate nelle precedenti versioni dell’iper ammortamento e nei crediti “Industria 4.0 / Transizione 5.0”.

B) Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

  • beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza (art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021);
  • inclusi gli impianti per lo stoccaggio/accumulo dell’energia prodotta.

Focus fotovoltaico: moduli ammessi

Per l’autoproduzione da fonte solare, sono ammessi esclusivamente impianti con moduli fotovoltaici rientranti nelle tipologie previste dal DL n. 181/2023, ossia:

  • a) moduli prodotti nell’UE con efficienza di modulo ≥ 21,5%;
  • b) moduli con celle (prodotte nell’UE) con efficienza di cella ≥ 23,5%;
  • c) moduli UE con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem (UE) con efficienza di cella ≥ 24%.

Requisito UE/SEE di produzione

I beni agevolabili devono essere prodotti in uno Stato UE/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Questo requisito rappresenta un elemento distintivo rispetto ad alcuni precedenti impianti agevolativi.


5) Quanto vale l’agevolazione: maggiorazione per scaglioni

La maggiorazione del costo di acquisizione è differenziata per scaglioni di investimento:

Importo investimentoMaggiorazione del costo
Fino a € 2.500.000180%
Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000100%
Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.00050%

Leasing: per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene.


6) Come si utilizza: effetti fiscali e limiti (IRPEF/IRES sì, IRAP no)

La maggiorazione:

  • rileva solo ai fini IRPEF/IRES;
  • è fruibile come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi;
  • non produce effetti ai fini IRAP, anche per i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997.

7) Procedura: comunicazione/certificazione al GSE

Per la fruizione è richiesto l’invio al GSE, tramite apposita piattaforma, di una comunicazione/certificazione relativa all’investimento effettuato.

Le modalità operative e i termini saranno definiti con successivi provvedimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT).


8) Cumulabilità con altri incentivi

L’iper ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate da risorse nazionali o UE sugli stessi costi, a condizione che:

  • il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto;
  • non si superi il costo complessivamente sostenuto.

La base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni/contributi ricevuti sulle stesse spese.

Non cumulabilità
È esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta Industria 4.0 (per investimenti 2025 o prenotati entro il 31/12/2025 con effettuazione entro il 30/06/2026).


9) Investimenti sostitutivi e rischio decadenza

In linea generale, la cessione dei beni agevolati durante il periodo di fruizione, o la loro destinazione a strutture produttive all’estero (anche dello stesso soggetto), comporta la decadenza dall’agevolazione.

✅ Il beneficio non viene meno se, nel periodo d’imposta della cessione, l’impresa:

  • sostituisce il bene con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il nuovo investimento ha costo inferiore, il beneficio prosegue per le quote residue entro il limite del costo del bene sostitutivo.


10) Acconti IRPEF/IRES 2026: regola specifica

Per determinare l’acconto IRPEF/IRES 2026, l’imposta del periodo precedente deve essere considerata come se l’agevolazione non fosse applicata.


Assistenza e contatti

Per verificare ammissibilità, corretta interconnessione, tempistiche di effettuazione, nonché la convenienza in base alla posizione fiscale dell’impresa e ad eventuali altre agevolazioni cumulabili:

Referenti: Gian Marco Scopertini – Roberta Cecchetti
📧 Email : info@confartigianatoterni.it
Tel : 0744 613311