si rende noto che, con il Decreto di modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° ottobre 2024 n. 0507566 concernente l’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale è entrato in vigore il REGISTO TELEMATICO DEI CEREALI.
Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti.
Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali;
Inoltre non sono tenute all’obbligo di registrazione:
1) le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi.
2) Gli operatori che utilizzano le quantita’ di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici, non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art. 4 del presente decreto.
3) Tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.
4) I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.
5) I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
Gli operatori devono effettuare la registrazione dei prodotti cerealicoli di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, intendendo per “acquistato” anche la produzione ottenuta in azienda entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
L’obbligo di registrazione non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura; in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, secondo le modalità tecniche stabilite nell’allegato, il volume totale delle operazioni di carico e scarico effettuate in ciascuna trimestre, se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a:
a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
c) 80 tonnellate annue per il mais
d) 40 tonnellate annue per l’orzo;
e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
f) 30 tonnellate annue per l’avena;
g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola;
Il primo trimestre da annotare e comunicare al SIAN è quello che va dal primo luglio al 30 settembre 2025, quindi, per evitare sanzioni, le prime comunicazioni SIAN andranno effettuate entro il 20 ottobre 2025.
Guida Tecnica sulla modalità di tenuta del Registro telematico dei cereali.
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