Legge di Bilancio 2024 – Principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza

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Si riporta un quadro analitico delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza inserite nella Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Articolo 1, comma 15

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Prorogata per il 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), secondo le seguenti aliquote:
• 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità (34.996€ annui);
• 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità (24.999€ annui).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura non riguarda la tredicesima mensilità che per il 2024 sarà, quindi, sottoposta ad imposizione ordinaria.

Articolo 1, commi 16 e 17

Misure fiscali per il welfare aziendale

Per il solo periodo di imposta 2024 vengono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i c.d. fringe benefit, comprese le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze, entro i seguenti limiti:
• 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico;
• 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori.

Articolo 1, comma 18

Detassazione dei premi di risultato

Confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2024 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.
Resta confermato il limite di reddito agevolato, pari a 3.000 euro, innalzato a 4.000 euro in caso di partecipazione paritetica dei lavoratori.

Articolo 1, commi da 21 a 24

Detassazione del lavoro notturno e festivo per il settore turistico – alberghiero

Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde, a titolo di detassazione, erogate per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.

Articolo 1, comma 97

Compensazione crediti INPS e INAIL

La compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata dai:
• datori non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza per la trasmissione dei dati per il calcolo dei contributi o, se tardiva, dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione.
• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, a decorrere dal decimo giorno successivo alla dichiarazione dei redditi.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
I crediti potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore della stessa.

Articolo 1, comma 125

Pensione di vecchiaia e anticipata

Viene diminuito l’importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia che viene equiparato all’importo mensile dell’assegno sociale (finora era pari a 1,5 volte il valore di quest’ultimo);
• viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte il valore soglia minimo rispetto all’importo mensile dell’assegno sociale ai fini dell’accesso alla pensione anticipata (con 63 anni e 20 di contributi). L’importo soglia viene mantenuto al livello attuale di 2,8 volte per le donne con un figlio e ridotto a 2,6 volte per quelle con due o più figli;
• si prevede che il trattamento di pensione anticipata sia riconosciuto entro un valore lordo massimo non superiore a 5 volte la pensione minima, a legislazione vigente. Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico in esame viene anche introdotta una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Articolo 1, commi da 126 a 130

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale per il biennio 2024 e 2025 è introdotta per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, non ancora pensionati ed aventi un’anzianità contributiva non anteriore al 31 dicembre 1995, la facoltà di riscattare in tutto o in parte periodi di contribuzione non versata, al fine di parificarli a periodi lavorati.
È possibile riscattare un massimo di cinque anni, anche non continuativi.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro e senza interessi.
L’onere può essere sostenuto dallo stesso datore di lavoro dell’assicurato destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore, deducendoli in tal modo dal reddito di impresa.

Articolo 1, comma 135

Indicizzazione pensioni per il 2024

Per il 2024 viene introdotto il seguente meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni:
• 100% per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo;
• 85% per i trattamenti pari o inferiori a cinque volte il minimo;
• 53% per i trattamenti compresi tra cinque e sei volte il minimo;
• 47% per i trattamenti compresi tra sei ed otto volte il minimo;
• 37% per i trattamenti tra otto e dieci volte il minimo;
• 22% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.

Articolo 1, commi 136 e 137

Ape sociale

Viene prorogato il trattamento di APE sociale per tutto il 2024, con conferma della platea dei destinatari ed innalzamento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
Viene confermato tuttavia l’impianto normativo precedente per cui restano esclusi dalla misura i lavoratori autonomi impegnati nelle lavorazioni gravose.

Articolo 1, comma 138

Opzione donna

L’accesso alla c.d. opzione donna viene esteso alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa.
Viene, quindi, confermata la riduzione della platea delle lavoratrici interessate ed innalzato da 60 a 61 il requisito anagrafico di accesso.
Confermata anche l’equiparazione del requisito anagrafico tra dipendenti e autonome – come richiesto da Confartigianato – ma resta tuttavia in piedi il meccanismo di accesso differenziato, pari a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e a 18 mesi per le autonome.

Articolo 1, comma 139 e 140

Quota 103

Confermata per il 2024 la c.d. “Pensione anticipata flessibile” (Quota 103). Il trattamento consegue al raggiungimento dell’età anagrafica di 62 anni con un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il valore della pensione anticipata non può essere superiore a:
• 5 volte il trattamento pensionistico minimo, per i soggetti che maturano i requisiti nel 2023;
• 4 volte il trattamento pensionistico minimo, per i soggetti che maturano i requisiti nel 2024. In tal caso il trattamento è determinato secondo le regole del sistema contributivo.
Per i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2024 il pensionamento anticipato decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
Confermato il c.d. bonus Maroni, ovvero la possibilità per il lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo con conseguente liquidazione della somma in busta paga.

Articolo 1, commi da 142 a 155

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Dal 1° gennaio 2024 viene resa strutturale l’ISCRO, riconosciuta dall’INPS ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1 del Tuir. Il richiedente:
• non deve essere già titolare di trattamento pensionistico diretto;
• non deve essere già aderente ad altre forme previdenziali obbligatorie;
• non deve essere beneficiario dell’assegno di inclusione;
• deve avere un reddito da lavoro autonomo nell’anno precedente alla richiesta inferiore al 70% della media dei due anni antecedenti;
• deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro;
• deve essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni ed essere in possesso del DURC;
• deve partecipare a percorsi di aggiornamento professionale individuati con decreto ministeriale.
L’indennità potrà essere compresa tra 250 ed 800 euro mensili, verrà erogata per 6 mensilità, concorre alla formazione del reddito e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’ISCRO non può essere richiesta per il biennio successivo all’ anno di fruizione.


Articolo 1, comma 172

Rifinanziamento Cigs

Prorogato per il 2024 il trattamento di sostegno al reddito per imprese in crisi, fino a un massimo di integrazione salariale pari a 12 mesi. A tal fine è previsto l’incremento di 50 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente.

Articolo 1, comma 179

Congedo parentale

La norma riconosce per il 2024 la possibilità, in alternativa tra i genitori, di fruire di due mesi di congedo parentale indennizzati all’80%, anziché al 30%, purché:
• siano fruiti entro il sesto anno di vita del bambino;
• i genitori beneficiari terminino il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
A partire dal 2025 il secondo mese di congedo sarà invece retribuito al 60%.

Articolo 1, commi da 180 a 182

Decontribuzione per le lavoratrici con figli

Per il periodo 2024-2026 alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli viene riconosciuto l’esonero totale della contribuzione IVS a loro carico, entro il limite massimo di 3.000 euro/anno.
L’esonero trova applicazione fino ai 18 anni del figlio più piccolo.
Per il solo 2024 l’esonero si applica anche alle lavoratrici con due figli, fino ai 10 anni del più piccolo.

Articolo 1, commi 191 e 192

Esonero contributivo per assunzione di donne vittima di violenza

Nel triennio 2024-2026 per i datori che assumono donne disoccupate vittime di violenza, già beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali nel limite annuo di 8.000 euro. Sono esclusi i premi e contributi INAIL.
La misura ha durata di:
• 12 mesi per assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione;
• 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato;
• 24 mesi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 202

Finanziamento formazione nel sistema duale

Vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2024, per un totale di 135 milioni, le risorse destinate ai percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale e ai percorsi di alternanza scuola lavoro.

Articolo 1, commi 395 e 396

Proroga dei permessi di soggiorno per crisi Ucraina

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina.
Viene, inoltre, prevista la possibilità, su richiesta, di conversione in permessi di soggiorno per lavoro.


Alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 si coglie l’occasione per evidenziare che non sono stati oggetto di proroga, a differenza dello scorso anno, né l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 né lo sgravio totale per l’assunzione di donne svantaggiate.


Con riferimento a queste due categorie, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 restano, quindi, operativi:
• l’esonero contributivo strutturale previsto dalla Legge n. 205/2017 rivolto ai giovani under 30 e pari al 50% della contribuzione datoriale, nel limite massimo di 3.000 euro/anno e per una durata di 36 mesi;
• l’esonero contributivo rivolto alle donne svantaggiate nella misura ordinaria prevista dalla Legge n. 92/2012, ovvero la riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine o di 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione a tempo indeterminato.


A queste due forme di agevolazione si accompagnerà, inoltre, per il solo 2024 la c.d. deduzione rafforzata per i nuovi assunti, introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (collegato fiscale alla manovra), e consistente in una deduzione del 120% (che sale al 130% in caso di soggetti svantaggiati quali disabili, donne e giovani NEET) dal reddito Irpef o Ires del costo del lavoro relativo alle assunzioni incrementali effettuate nel corso del 2024.
In materia di incentivi all’occupazione si segnala, infine, che a seguito dell’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024 la c.d. Decontribuzione Sud.
L’agevolazione, introdotta dalla legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, sia quelli già instaurati che quelli da avviare.

Referente a vostra disposizione per tutte le informazioni:

GIAN MARCO SCOPERTINI

0744 613311

gianmarco.scopertini@confartigianatoterni.it