NAIL : Modifica al regolamento e sostanze vietate dal 1 Settembre 2025

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Si segnala che il Regolamento (UE) 2024/197 (di seguito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 gennaio 2024, ha modificato l’allegato VI del Regolamento 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Il nuovo Regolamento introduce e/o rettifica diverse voci presenti nell’allegato VI al CLP, molte delle quali riguardano sostanze CMR (cancerogene – C, mutagene – M, reprotossiche – R).

In particolare, si evidenziano due sostanze classificate come Repr. Cat. 1B, presenti in prodotti comunemente utilizzati nei trattamenti nail:

Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina): fotoiniziatore impiegato negli smalti per unghie in gel, per favorire la polimerizzazione sotto luce UV;

Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina o N,N-dimetil-4-metilanilina): condizionante per unghie, utilizzato per migliorare l’adesione di primer, smalti e gel.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento, dal 1° settembre 2025 sarà vietata l’immissione sul mercato e la messa a disposizione di prodotti cosmetici contenenti tali sostanze non conformi.

Si ricorda che tale previsione si applica anche agli “utilizzatori finali”, ovvero, secondo la definizione del Regolamento, “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali”. Pertanto, anche gli operatori del settore non potranno più utilizzare prodotti non conformi a partire dalla medesima data, neanche se già in loro possesso.

Eventuali indicazioni differenti fornite da distributori o rivenditori sono da ritenersi non conformi alla normativa vigente.

Infine, poiché il Regolamento non specifica se i prodotti non conformi debbano essere restituiti al fornitore o smaltiti a cura dell’operatore, si suggerisce di disciplinare tale aspetto tramite accordi contrattuali tra le parti.