NUOVE REGOLE ANTI COVID – PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO LEGGE 1 DEL 7/1/2022

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 1 del 7/1/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” con nuove misure di contrasto alla pandemia.

Viene introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’obbligo del Super green pass per i lavoratori over 50. Nuove regole per accedere ai servizi alla persona, centri commerciali e uffici pubblici. Novità anche per la scuola.

Il Decreto in oggetto va ad integrarsi con:

Di seguito una Guida alle nuove regole in vigore sulla base dei provvedimenti di cui sopra:

Già in vigore:

  • Obbligo vaccinale per gli ultra 50enni (fino al 15/6/2022) residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri (sanzione 100 euro una tantum inflitta dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1/2/2022). La disposizione si applica anche a coloro che compiono il 50esimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15/6/2022.
  • Obbligo vaccinale senza limiti di età per tutto il personale scolastico e universitario.
  • Obbligo green pass “rafforzato” (vaccinati e guariti) per consumare alimenti e bevande in locali che effettuano somministrazione (ad esempio Bar, Ristoranti) sia all’aperto che e al chiuso, compresa la consumazione al banco (sanzione da 400 a 1000 euro), per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, trasporti a lunga percorrenza e trasporto pubblico locale (posticipo entrata in vigore al 10/2/2022 solo per accesso al trasporto pubblico per isole minori e Laguna di Venezia e per i trasporti scolastici dedicati es. scuolabus – vedi Ordinanza Ministero della Salute del 9/1/2022), fiere, centri congressi, musei e mostre, centri benessere (anche all’aperto), centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), piscine e centri natatori, sport di squadra (al chiuso e all’aperto), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso e all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sagre, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (sanzione da 400 a 1000 euro), impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (es. matrimoni) e corsi di formazione in presenza.
  • Obbligo green Pass “rafforzato” e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose per entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
  • Obbligo mascherine all’aperto anche in zona bianca.
  • Obbligo mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto e su tutti i mezzi di trasporto (sanzione da 400 a 1000 euro).
  • Capienza impianti sportivi al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.
  • Autorizzata la dose “booster” (terza dose) anche per i soggetti di fascia età 12-15 anni con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 16 anni di età.
  • Scuola: alle elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole medie e superiori la Dad scatta solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati restano in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Obbligo utilizzo mascherine FFP2 (vedi Circolare Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute dell’8/1/2022)

Dal 20/1/2022:

  • Obbligo green pass “base” per accedere ai “servizi alla persona” (acconciatori, estetiste, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri).

Dal 11/02/2022

Fino al 31/1/2022:

  • Vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.
  • Sospese le attività di discoteche, sale da ballo e attività affini.

Dal 1/2/2022:

Con il DL n.1 del 07/01/2022 il Governo ha disposto che dal 1° febbraio 2022 il green pass base sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, fatte salve le eccezioni previste dal successivo DPCM del 21/01/2022

Pertanto si potrà accedere senza green pass per:

  1. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie e  veterinarie,
  2. esigenze di sicurezza indifferibili, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali,
  3. esigenze di giustizia indifferibili, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari

Inoltre si potrà accedere senza green pass alle attività commerciali di vendita al dettaglio sotto elencate:

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Pertanto dal 01 febbraio 2022 ferma restando la precedente normativa, tutte le attività commerciali che non rientrano nelle eccezioni di cui sopra dovranno richiedere ai loro clienti il GREEN PASS BASE.

Per facilitare il rapporto con i clienti in questi casi inviamo in allegato un cartello che potrete affiggere per chiarire al pubblico che l’accesso all’esercizio è condizionato al possesso del green pass base.

In relazione alle attività commerciali il Governo ha dato anche fino ad oggi alcune indicazioni operative contenute nelle risposte a quesiti pubblicate ufficialmente nella sezione FAQ:

  1. Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022? I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.
  3. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022? I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.

Dal 15/2/2022:

  • Obbligo di green pass “rafforzato”, per gli over 50 su tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. 
    Per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza super Green pass, niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro. Saranno considerati “assenti ingiustificati”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del certificato rafforzato. Chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro (con sanzione raddoppiata se reiterata). Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi. La sostituzione è di dieci giorni rinnovabili fino al 31/3/2022.

Fino al 31/3/2022:

  • Stato d’emergenza (salvo proroghe).

    Tabella riepilogativa
    :

Di seguito cartellonistica da affiggere:

Cartellonistica per attività esenti da green pass: