Nuovo Bonus Mamme 2025 – Indicazioni operative e modalità di domanda

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Informiamo che, con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118, che introduce una integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, denominata Nuovo Bonus Mamme.

🔹 Beneficiarie

Possono richiedere il bonus:

  • le lavoratrici dipendenti (pubbliche o private, escluso il lavoro domestico);
  • le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie o a casse professionali.

🔹 Requisiti principali

  • Due figli (naturali, adottivi o in affidamento preadottivo), con il più piccolo di età inferiore a 10 anni, oppure tre o più figli, con il più piccolo di età inferiore a 18 anni;
  • Reddito da lavoro (dipendente o autonomo) non superiore a 40.000 euro annui nel 2025;
  • Rapporto di lavoro attivo nel periodo di riferimento (non valgono i periodi di sospensione).
     

⚠️ Per le madri con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui sussiste un contratto a tempo indeterminato, poiché in tali casi è già previsto l’esonero totale dai contributi previdenziali.

🔹 Importo e durata

Il Nuovo Bonus Mamme prevede un’integrazione di 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di lavoro attivo nel 2025.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 per le domande tardive), fino a un massimo di 12 mensilità.

🔹 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, quindi entro il 7 dicembre 2025.


Le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente potranno fare domanda entro il 31 gennaio 2026.

Per la compilazione della domanda sarà necessario:

  • dichiarare il numero e i dati anagrafici dei figli;
  • attestare il possesso dei requisiti di reddito e attività lavorativa;
  • indicare la modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato).

🔹 Regime fiscale

Il bonus non è soggetto a tassazione e non influisce sull’ISEE.

Per informazioni e assistenza nella presentazione della domanda potete contattare:

Patronato INAPA – Confartigianato Imprese Terni
📞 0744 613311
✉️ Email: info@confartigianatoterni.it