PERIODO SALDI ESTIVI

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Con atto n. 560 del 31 maggio 2023, la Giunta regionale ha fatto propria la proposta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome con la quale si invitano tutte le Regioni a posticipare la data di inizio dei saldi estivi ed ha individuato nella giornata di giovedì 6 Luglio 2023 la data di inizio dei saldi estivi 2023, confermando la durata in 60 giorni dalla data di inizio e che, pertanto, termineranno nella giornata di domenica 3 settembre 2023. 

NUOVA NORMATIVA SULLA INDICAZIONE DEGLI SCONTI: Si ricorda che è entrata in vigore una nuova normativa che prevede l’obbligo per i negozianti (esteso agli operatori e-commerce) di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti nello stesso canale di vendita (on line, commercio tradizionale). Quindi il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. Deve essere considerato come “prezzo precedente” anche un prezzo praticato per brevissimo periodo di tempo (ad es. anche un giorno).Siccome il “prezzo precedente” da indicare deve sempre essere quello effettivamente praticato nel proprio punto vendita, questo vale anche per gli affiliati di un network, che sono liberi – in ossequio al diritto della concorrenza – di praticare il prezzo di vendita che meglio credono. Si specifica che dovranno rispettare la nuova normativa tutti gli annunci – effettuati in ogni canale di distribuzione – che diano l’impressione ai consumatori di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore. Il cartellino esposto in negozio che indica il “prezzo precedente” barrato e il nuovo prezzo scontato rientra nella definizione di “annuncio di riduzione del prezzo” e quindi è soggetto alla nuova normativa.Nel caso di riduzioni progressive nel contesto della medesima campagna promozionale – per tali intendendo quelle riduzioni che vedono  un progressivo aumento della percentuale di sconto senza interruzioni temporali – il “prezzo precedente” da indicare sarà quello originario di partenza della campagna (ad es. il prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti l’inizio della campagna di vendita promozionale era di 100 euro, il venditore indica 100 euro quale “prezzo precedente” quando annuncia la prima riduzione di prezzo, ad esempio sconto del 10 %, quindi si manterrà lo stesso “prezzo precedente” (100) anche quando annuncia le successive riduzioni del 20%, del 30% ecc.).La riduzione di prezzo praticata solo su pochissime referenze per circostanze che ne determinino il deprezzamento economico senza comprometterne l’idoneità alla vendita (ad es. prodotti con confezione danneggiata o prodotti prossimi alla scadenza) non deve essere considerata ai fini della determinazione del “prezzo precedente”. 

ESEMPIO: se l’annuncio della riduzione di prezzo offre uno “sconto del 50 %” e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà presentare ad esempio “100 euro” quale “prezzo precedente” barrato sulla cui base calcolare la riduzione del 50 %, anche qualora l’ultimo prezzo di vendita del bene sia stato superiore.

ESCLUSIONI: Sono escluse da questa normativa le vendite sottocosto, la pubblicità comparativa, i casi in cui la riduzione del prezzo è subordinata a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto, quali ad esempio operazioni a premio, programmi fedeltà, promozioni consistenti nell’attribuzione di buoni per successivi acquisti, ecc. Si ricorda che la norma in materia di annunci di riduzione di prezzo si applica solo ai beni, non si applica ai beni deperibili e ai servizi. La normativa, inoltre, non si applica ai beni immessi sul mercato da meno di 30 giorni (nuovo codice EAN prodotto, cambi di gamma o nuove versioni). 

Sono inoltre escluse le vendite di libri, che hanno una normativa specifica. 

SANZIONI: In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro. 

Rimaniamo a disposizione per tutte le informazioni e/o supporto, referente Paolo Cianfoni

0744 613311

paolo.cianfoni@confartigianatoterni.it