Ridotto dall’1.7. il limite per i pagamenti in contante

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A decorrere dall’1.7. a € della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. è inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite. l’art. a € a decorrere dall’1.7.. il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. il mef, nell’ambito delle faq disponibili sul proprio sito internet, ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi. la limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo. il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dallaprassi commerciale / accordi contrattuali. nell’ambito delle citate faq il ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. in linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma, ancorché: il trasferimento sia eseguito tramite una sola “specie”di tali mezzidi pagamento (contante / titoli al portatore); il suddetto limite sia superato cumulandole diverse speciedi mezzidi pagamento. non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. ad esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”); una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale). per tali fattispecie l’amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto. sul punto lo stesso ministero ha fornito i seguenti chiarimenti: attività commerciale e transazioni frequenti (ad esempio, vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri). è stato chiesto se sia possibile eseguire un pagamento immediato in contanti entro il limite consentito (ora € i trasferimenti di importo pari / superiore a € , vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, poste, ecc.). si rammenta che nell’ambito delle citate faq il mef ha chiarito che: la limitazione all’utilizzo del contante / titoli al portatore: è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati; prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”; è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi; è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € in contanti / assegni, purché: il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € ; oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili; a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché: il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € ; oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili; non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € , mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite. il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € , eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione: del nome / ragione sociale del beneficiario; della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a €; non configura cumulo. per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.