Nel regime transitorio gli operatori potranno scegliere, tramite comunicazione, di optare affinché il pagamento dell’IVA venga effettuato dal committente
Con il provvedimento n. 309107/2025 del 28 luglio 2025, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, come previsto dall’art. 1, c. 60, Legge di bilancio 2025 il cui ambito di applicazione è stato ampliato ad opera dell’articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (che, si ricorda, ha eliminato la previgente condizione del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo).
La norma a regime prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
In attesa della piena operatività della nuova disciplina, che attende l’autorizzazione comunitaria, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura continua ad essere emessa dal prestatore ma l’imposta esposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. La scelta, da effettuarsi tramite il modello di opzione, è valida per tre anni.
L’opzione viene comunicata dal committente ma deve essere esercitata unitamente al prestatore. A tale riguardo nel modello è previsto un apposito riquadro “ATTESTAZIONE ESERCIZIO OPZIONE” in cui il committente attesta, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, che l’opzione è stata esercitata congiuntamente al prestatore.
Se la Comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il committente deve consegnare al soggetto incaricato la Comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d’identità. L’informazione relativa all’opzione è inserita nel Cassetto fiscale sia del committente che del prestatore.
Può essere utilizzata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Nel modello devono essere indicati i dati riguardanti il contratto interessato. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per ciascuno dei contratti stipulati.
La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario.
Il versamento dell’IVA da parte del committente è effettuato tramite presentazione del modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997 (cioè, entro il giorno 16 del mese di scadenza), facendo riferimento al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato approvato il codice tributo “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Per coloro che, durante il periodo transitorio, non vogliono effettuare l’opzione per il pagamento dell’iva a carico del committente, possono continuare ad emettere e liquidare l’iva con le consuete modalità.