Confartigianato Imprese ha trasmesso alle Organizzazioni confederate la Circolare n. 1/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto-legge n. 159/2025, con particolare riferimento agli aspetti che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti già operativi.
La comunicazione (Prot. 274 del 24 febbraio 2026) sintetizza i principali punti di interesse per imprese e lavoratori autonomi.
🔎 Badge di cantiere: cosa cambia
Il cosiddetto badge di cantiere:
- non sostituisce la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- introduce una nuova caratteristica obbligatoria: un codice univoco anticontraffazione;
- diventerà pienamente operativo solo dopo l’adozione del decreto ministeriale attuativo.
Una volta emanato il decreto, l’obbligo riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili (in appalto o subappalto, pubblico o privato) e potrà estendersi anche ad altri settori a rischio elevato.
⚠️ Patente a crediti: sanzioni più severe
È già operativa l’innalzamento della sanzione minima a 12.000 euro per:
- imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti;
- patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
La nuova soglia si applica alle violazioni commesse dal 31 ottobre 2025.
In caso di pagamento in misura ridotta, l’importo sarà pari a 4.000 euro.
🛡️ Prevenzione di violenze e molestie
Tra le misure generali di tutela viene espressamente prevista la programmazione di interventi per prevenire comportamenti violenti o molesti nei luoghi di lavoro rientranti nel Titolo II del D.Lgs. 81/2008.
Le imprese dovranno quindi valutare l’inserimento di specifiche misure organizzative nel proprio sistema di prevenzione.
🦺 DPI e indumenti da lavoro
L’Ispettorato chiarisce che:
- gli indumenti di lavoro con funzione protettiva devono essere considerati DPI;
- nel DVR deve essere esplicitamente indicato quali indumenti assumono tale caratteristica;
- in sede ispettiva sarà verificata sia la corretta individuazione sia la messa a disposizione ai lavoratori.
🪜 Scale permanenti e protezione contro le cadute
Le scale permanenti devono essere dotate:
- di gabbia di sicurezza, oppure
- di sistemi di protezione individuale contro le cadute.
La scelta deve derivare da una valutazione del rischio, tenendo conto anche delle eventuali criticità in caso di soccorso.
Viene inoltre ribadita la priorità delle misure di protezione collettiva (parapetti, reti) rispetto a quelle individuali.
🩺 Sorveglianza sanitaria: in attesa dell’Accordo Stato-Regioni
Per le visite mediche finalizzate a verificare l’assenza di alcool o sostanze stupefacenti in attività ad alto rischio:
- resta il requisito del “ragionevole motivo”;
- permangono incertezze applicative;
- si attende l’Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026, che definirà condizioni e modalità operative.
📌 Invitiamo tutte le imprese associate a prendere visione della circolare e a verificare tempestivamente l’adeguamento delle proprie procedure interne.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’Associazione.