Delibera della giunta regionale dell’umbria del 25.03.2020 – cassa integrazione in deroga

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Si comunica che con delibera della giunta regionale dell’umbria del 25.03.2020 è stata attivata anche per la regione umbria la cassa integrazione in deroga -legata all’emergenza covid-19. inoltre è parte integrante della delibera il richiamo l’accordo quadro che delinea le modalità operative per richiedere la cassa integrazione in deroga per 9 settimane a partire dal 23.02.2020. ambito di applicazione della cigd: possono accedere alla cigd i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (di cui al d.lgs 148/2015 e smi così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del dl18/2020) relativamente alle unità locali/operative aventi sede in umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico covid19 e le misure di contenimento previste. sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cigo, del fis o dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del dl 18/2020 a meno che non abbiano accesso agi stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l’operatività ovvero in ragione dell’esaurimento delle specifiche dotazioni finanziaria. le aziende che rientrano nel campo di applicazione della cigs e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell’articolo 20 del dl 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all’articolo 19 del dl 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga. per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero di occupati nell’unità locale richiedente) l’accesso alla cigd è previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione); l’esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni dall’invio non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle ooss territoriali. ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, il contributo addizionale e la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. delibera accordo