Restrizioni anti-covid nel periodo di pasqua 2021

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Il dl 13/03/2021 n. 30 ha variato l’applicazione delle restrizioni anti covid graduate in base al colore e applicate alle regioni. pertanto solo nel periodo 3/04/2021-5/04/2021 le restrizioni della zona rossa si applicano a tutto il territorio nazionale (escluse le zone bianche) con alcune variazioni. restrizioni anti-covid nel periodo di pasqua 2021 il dl 13/03/2021 n. 30 ha variato l’applicazione delle restrizioni anti covid graduate in base al colore e applicate alle regioni. pertanto solo nel periodo 3/04/2021-5/04/2021 le restrizioni della zona rossa si applicano a tutto il territorio nazionale (escluse le zone bianche) con alcune variazioni. spostamenti sempre consentiti gli spostamenti per necessità sono sempre consentiti (anche fuori regione) gli spostamenti motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, compreso il rientro nelle”seconde case” ubicate dentro e fuori regione. coprifuoco 22.00 – 05.00 dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. consentite visite a parenti o amici è consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. consentiti spostamenti seconde case è consentito lo spostamento nelle seconde case anche fuori regione. si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza l’aggiunta di parenti o amici. inoltre la seconda casa non deve essere abitata da altre persone. la regola non vale per le case in affitto breve. é infatti necessario provare che la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021. controllare anche le disposizioni regionali e comunali che possono regolare diversamente gli spostamenti. soggetti con sintomatologia i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°; c) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi. attività d’impresa – regime giorni rossi attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, ecc.) vietato consumo sul posto e ai tavoli sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. si domicilio, asporto fino alle 18.00 per i bar senza cucina, altrimenti fino alle 22.00 resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. aperti bar-ristoranti in autostrada, ecc. restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei e45 e e55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale. commercio al dettaglio attenzione in umbria alle restrizioni del dpcm – zona rossa occorre aggiungere quelle previste dalla vigente ordinanza della presidente tesei n. 25 del 19/03/2021 e questo crea diversi casi particolari centri commerciali chiusi chiusi gli esercizi commerciali (e artigianali, secondo l’interpretazione corrente) presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. ricordiamo che resta in vigore l’ordinanza 25 del 19/03/2021 della presidente della regione umbria che in relazione ai centri commerciali aggiunge particolari modalità (rilevazione della temperatura, distanziamento, ecc.) attività commerciali al dettaglio aperte solo le essenziali chiuse le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate di seguito (allegato 23 dpcm): • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) • commercio al dettaglio di prodotti surgelati • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari • commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici • commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio • commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • commercio al dettaglio di biancheria personale • commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati • commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori • commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti • commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini • commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali • commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. ricordiamo che resta in vigore l’ordinanza 25 del 19/03/2021 della presidente della regione umbria che pertanto in relazione alle attività commerciali al dettaglio che svolgono le attività essenziali di cui sopra aggiunge il divieto di apertura nella giornata di domenica degli esercizi di vicinato e dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica degli esercizi commerciali classificati medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. mercati chiusi salvo alimentare sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. servizi alla persona chiusi (inclusi parrucchieri) salvo essenziali sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate di seguito (allegato 24 dpcm): • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • attività delle lavanderie industriali • altre lavanderie, tintorie • servizi di pompe funebri e attività connesse spettacoli spettacoli sospesi sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. restrizioni di pasqua