Si comunica che in data di oggi 02/05/2024 il Comune di Terni ha emanato una ordinanza “Disciplina sull’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli e trattenimenti. Nuove disposizioni”.
La nuova ordinanza è stata emanata senza concertazione e quindi riportiamo di seguito quanto possiamo desumere dal testo già emesso e in vigore.
L’ordinanza per gran parte ricalca la precedente (stessi orari e adempimenti) si illustrano di seguito le principali novità introdotte:
1) Riguardo alla cosiddetta musica soffusa o d’ambiente, confermata la precedente normativa, con la sola aggiunta: “I negozi ed i centri commerciali che diffondono musica durante gli orari di apertura al pubblico devono mantenere all’interno un livello sonoro non disturbante e devono evitare che la musica sia percepita all’esterno.”
2) Riguardo ai cosiddetti “concertini” confermata la precedente normativa, incluso il divieto di pubblicizzazione dell’evento musicale “in qualunque modalità effettuata”, quindi anche tramite web.
3) Riguardo gli spettacoli musicali e trattenimenti pubblici indicati solitamente come “spettacoli” (facilmente individuabili perché necessitano di autorizzazione specifica tramite la Commissione di Vigilanza) confermata la precedente normativa, salvo l’introduzione di maggiori adempimenti per luna park, circhi ed attività assimilate.
4) Riguardo le “Valutazioni di impatto acustico” doppia innovazione: si chiarisce che devono essere rinnovate se emesse antecedentemente all’anno 2017 e che il tecnico ambientale che le firma deve essere iscritto all’elenco nazionale ENTECA (Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito dal 2017)
5) Espressamente vietata la prassi di utilizzare apparecchi fissi per la diffusione di musica di intrattenimento verso l’esterno dei locali medesimi. “Negli spazi esterni privati e pubblici o ad uso pubblico, concessi in occupazione, per la diffusione di musica di intrattenimento dovranno essere utilizzati diffusori con caratteristiche tecniche tali da limitare la diffusione sonora nelle aree circostanti.”
6) Riguardo le sanzioni è stata introdotta la nuova sanzione (ridotta) da € 50,00 a € 150,00 per i pubblici esercizi che violano il divieto di pubblicizzazione, ma soprattutto sono state introdotte pesanti sanzioni in caso di reiterazione di violazioni sugli orari, nell’arco di 180 gg, prevedendo la sospensione dell’attività per un fine settimana (venerdì-domenica) o per 15 giorni.
Si specifica che la nuova normativa essendo stata emessa tramite ordinanza è immediatamente esecutiva; pertanto, si raccomanda la più stretta osservanza del divieto di pubblicizzazione e degli orari, considerato l’inasprimento delle sanzioni in quest’ultimo caso.
Riservandoci approfondimenti, emergono difficoltà applicative riguardo l’insufficienza delle norme transitorie soprattutto per quanto riguarda il rinnovo delle “valutazioni di impatto acustico” che risultassero non più valide.