Legge di Bilancio 2023: novità materia fiscale

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Ecco le principali misure fiscali per famiglie e imprese previste dalla Legge di Bilancio 2023

Bonus sociale bollette
Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Premi di produttività detassati
Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Limite alla circolazione del contante
Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Agevolazioni per acquisto prima casa
Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36.

Detrazione Iva imprese costruttrici
Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

Bonus mobili
Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Bonus barriere architettoniche
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Novità in materia di superbonus
Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni
Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene però quest’anno incrementata dal 14 al 16%.
Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Estensione del credito d’imposta energia e gas
Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:
– 45% per le imprese energivore;
– 35% per le imprese non ergivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
– 45% per le imprese gasivore;
– 45% per le imprese non gasivore.
I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Contabilità semplificata
Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Novità regime forfettario
Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%).
A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.

Flat tax incrementale
Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata
Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali
Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento
Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso
È prevista la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
– delle imposte/contributi previdenziali dovuti;
– degli interessi/somme aggiuntive;
– della sanzione ridotta del 3% senza alcuna riduzione delle imposte non versate/versate in ritardo.
Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte/contributi previdenziali, interessi/somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

Stralcio dei debiti fino a € 1.000
È previsto l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti:
– di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
– risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali/Agenzie fiscali/Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Definizione agevolata ruoli (Rottamazione-quater)
È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
La nuova rottamazione quater richiede il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.