Istruzioni INPS su esonero per l’assunzione di donne svantaggiate effettuate nel secondo semestre 2022 e nel 2023

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Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato la circolare n. 58/2023 (v. allegato) con cui fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 298, della Legge n. 197/2022) nonché dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 16, de la Legge n. 178/2020) con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel secondo semestre del 2022.

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 aveva rafforzato lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, già previsto dall’art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, elevando al 100%, per il biennio 2021-2022, la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La Legge di Bilancio 2023 ha successivamente confermato per tutto il 2023 l’esonero contributivo totale per le nuove assunzioni fissando il limite massimo di importo a 8.000 euro annui.

L’esonero è riconosciuto per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

• donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
• donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di a meno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’efficacia di entrambi gli esoneri era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, circostanza che non aveva consentito la completa ed effettiva fruizione delle due misure: infatti, l’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021 era stato autorizzato solo fino al 30 giugno 2022 mentre quello di cui alla Legge di Bilancio 2023 era ancora in attesa di autorizzazione.
A tale riguardo, l’INPS evidenzia, in primo luogo, che la Commissione Europea con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In virtù di tale decisione i due esoneri contributivi risultano quindi pienamente fruibili.

In merito alla gestione degli adempimenti connessi alle due misure, la circolare chiarisce che i datori di lavoro interessati potranno continuare ad utilizzare il modulo “92-2012”. Qualora tale modulistica fosse già stata utilizzata dai datori di lavoro per la fruizione dello sgravio del 50% di cui alla legge n. 92/2012 gli stessi, precisa l’Istituto, non dovranno compiere ulteriori adempimenti: la comunicazione già inviata risulterà, infatti, valida ed efficace per l’ottenimento dello sgravio totale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si rinvia al testo della circolare per gli ulteriori aspetti di dettaglio.

Referente Area Lavoro:
CARLO CARDINALI0744 613311
carlo.cardinali@confartigianatoterni.it